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La Finanziaria 2009
 
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Articolo 83 - Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

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13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti a esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'agenzia delle Entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei Comuni e dell'agenzia delle Entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei Comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento e agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Articolo 5-bis. Adesione ai verbali di constatazione. 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate e all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
  CONTINUA ...»

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